di Giulio Andreani

Le imprese che accedono alla composizione negoziata della crisi hanno il diritto di usufruire di alcune peculiari misure premiali di natura fiscale, previste dai primi quattro commi dell’art. 25-bis del Codice della crisi, le quali consistono nella riduzione delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi e nella possibilità di dilazionare il pagamento anche dei debiti tributari non ancora iscritti a ruolo. Sebbene l’appeal di queste misure sia destinato a essere ridimensionato a seguito dell’introduzione nell’ordinamento della possibilità del debitore di concludere un accordo con le agenzie fiscali relativamente a qualsiasi debito tributario (comma 2-bis dell’art. 23), in alcuni casi, come quando la composizione negoziata sfocia in uno strumento di regolazione della crisi, esse possono tuttora risultare utili. Tuttavia, la lettera del citato art. 25-bis, anche per effetto della recente riforma del sistema di riscossione dei tributi attuata con il D. Lgs. n. 110/2024, è tale da generare numerose incertezze interpretative e incongruenze, che l’autore affronta in questo articolo, contandone ben dieci.

Sommario

  1. Premessa.
  2. La riduzione degli interessi e delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 25-bis.
  3. La riduzione degli interessi e delle sanzioni di cui al comma 3 dell’art. 25-bis.
  4. La rateazione delle somme non ancora iscritte a ruolo di cui al comma 4 dell’art. 25-bis.

14 ottobre 2024

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