I creditori non possono iniziare o proseguire azioni sul patrimonio dell’imprenditore o beni e diritti coi quali si esercita l’impresa

di Giulio Andreani

Lo schema di Dlgs correttivo del Codice della crisi d’impresa introduce, relativamente alla composizione negoziata, ulteriori disposizioni (rispetto a quelle commentate nella pagina precedente), allo scopo di favorire l’accesso a questo percorso e garantire l’efficienza delle trattative, chiarendo a tal fine alcuni aspetti controversi della disciplina attualmente in vigore.

Deposito dei bilanci

Viene emendato l’articolo 17, per precisare che i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore deve depositare unitamente alla domanda con cui chiede l’accesso al percorso di composizione negoziata devono essere stati regolarmente approvati.
Tuttavia, nel caso in cui non lo siano stati, potranno essere allegati i progetti di bilancio (quindi, documenti ancora privi dell’approvazione del competente organo) o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima della presentazione dell’istanza. Una situazione che, peraltro, deve comunque essere predisposta e depositata anche qualora i bilanci siano stati regolarmente approvati e quindi siano stati allegati.

Certificazioni dei debiti

Le certificazioni dei debiti tributari e contributivi che devono essere depositate assieme alla domanda di accesso vengono spesso rilasciate dalle agenzie fiscali e dagli enti previdenziali e assicurativi competenti in tempi non brevi e questo può limitare la tempestività dell’iniziativa dell’imprenditore, attenuandone l’efficacia e ostacolando il risanamento aziendale.
Per questo motivo viene messa a sistema la disposizione, precedentemente introdotta con il Dl 13/2023, in virtù della quale in sostituzione delle suddette certificazioni l’imprenditore può allegare alla domanda di accesso(inserendola nell’apposita piattaforma) una dichiarazione, resa in base a quanto previsto dall’articolo 46 del Testo unico di cui al Dpr 445/2000, con la quale attesta di aver richiesto da almeno 10 giorni le certificazioni necessarie.

Misure protettive

Viene modificato l’articolo 18, che disciplina le misure protettive, sia per omogeneizzarne il contenuto rispetto al corrispondente articolo 54 (che regola le stesse misure relativamente agli strumenti di regolazione della crisi), sia per superare i contrasti interpretativi emersi riguardo alla loro ampiezza.
Dal giorno della pubblicazione dell’istanza di nomina dell’esperto (e di accesso al percorso) i creditori interessati dalle misure protettive non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’imprenditore o su beni e diritti con i quali viene esercitata l’impresa né possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con il debitore.
Il correttivo chiarisce che queste misure possono operare sia erga omnes sia in maniera selettiva, agevolando in questo modo la celerità e dunque l’efficienza del procedimento previsto per la loro concessione.
L’imprenditore potrà quindi richiedere, sia con l’istanza di nomina dell’esperto sia con domanda successiva (da presentare parimenti mediante specifica piattaforma telematica) anche una protezione limitata a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti oppure limitata a determinati creditori o a categorie di creditori.
Viene altresì chiarito che dalla data dell’istanza le prescrizioni sono sospese e le decadenze non si verificano. Rimane ferma la possibilità, per l’imprenditore, di eseguire liberamente i pagamenti relativi ad atti sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, seppure nel rispetto degli obblighi imposti dall’articolo 21, il cui primo comma prevede il dovere di gestire l’impresa in modo da evitare pregiudizi alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività. E, quando sussiste uno stato d’insolvenza, di gestirla nel prevalente interesse dei creditori.
Particolari disposizioni vengono inoltre introdotte in merito all’inclusione dei creditori bancari all’interno delle norme che disciplinano i contratti pendenti e al rapporto fra queste norme e quelle relative alle misure protettive(all’esame delle quali è dedicato l’articolo della pagina successiva)

28 giugno 2024