di Giulio Andreani
Meritano un approfondimento sotto più di un profilo le norme introdotte nella legge fallimentare dalla L. 27 novembre 2020, n.159, con le quali è stata integrata la disciplina della transazione fiscale e contributiva.
La mancanza di voto e di adesione
Uno di tali profili riguarda il significato delle espressioni “anche in mancanza di voto” e “anche in mancanza di adesione” inserite rispettivamente nel comma 4 dell’art. 180 l.f., con riferimento al concordato preventivo, e nel comma 5 dell’art. 182-bis con riferimento all’accordo di ristrutturazione dei debiti. Si tratta nella sostanza di stabilire se la “mancanza” del voto o dell’adesione dell’amministrazione finanziaria e/o degli enti previdenziali e assistenziali – ivi prevista quale presupposto della omologazione della transazione fiscale e contribuiva da parte del Tribunale – ricorre soltanto quando tali soggetti non si pronuncino sulle proposte loro formulate ovvero anche quando si pronunciano rigettando la proposta (sempre che, come le medesime norme richiedono, la loro adesione sia “determinante” ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’art. 177 l.f. o “decisiva” ai fini del raggiungimento della soglia del 60% prevista dall’art. 182-bis l.f.).