di Giulio Andreani
L’art. 13 del D.L. n. 118/2021 contempla anche l’ipotesi della “composizione negoziata di gruppo”, consentendo a due o più imprese facenti parte del medesimo gruppo, ed aventi ciascuna la sede legale in Italia, di chiedere la nomina di un unico esperto indipendente che possa agevolare le trattative con riguardo ai creditori di tutte le imprese interessate.
Mutuando la nozione già presente nell’art. 2, lett. h), del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, il “gruppo di imprese” viene definito come “l’insieme delle società, delle imprese e degli enti, escluso lo Stato, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto”. Nel fornire la suddetta definizione è stata altresì mantenuta ferma la presunzione legale relativa (in quanto tale superabile tramite prova contraria) secondo cui l’attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo si presume esercitata: 1) dalla società o dall’ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.
Per le imprese che si trovano in condizioni di squilibrio e fanno parte di un gruppo l’istanza va presentata (sempre tramite la piattaforma telematica nazionale) alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato ove è iscritta la società o l’ente residente in Italia che, in base al regime di pubblicità di cui all’art. 2497-bis cod. civ., esercita l’attività di direzione e coordinamento. In mancanza, il luogo di competenza diventa quello dell’impresa italiana che presenta la maggiore esposizione debitoria quale risultante dalla voce “D” del passivo patrimoniale dell’ultimo bilancio approvato, che deve far parte della documentazione inserita nella piattaforma telematica.
Oltre alla documentazione da presentare in via ordinaria, nella composizione negoziata di gruppo sono richiesti l’inserimento nella piattaforma telematica di una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali e del bilancio consolidato di gruppo (ove redatto), nonché l’indicazione del registro delle imprese o dei registri delle imprese in cui è effettuata la pubblicità prevista dall’art. 2497-bis.
Quanto allo svolgimento delle trattative, l’art. 13 stabilisce che l’esperto deve assolvere ai compiti ordinariamente previsti in modo unitario per tutte le imprese che hanno formulato l’istanza, operando per l’appunto in un’ottica di gruppo, anziché in una prospettiva “stand alone”, allo scopo di valorizzare questo profilo ai fini del superamento della situazione di difficoltà e della prosecuzione dell’attività aziendale. Tuttavia, poiché lo svolgimento delle trattative in maniera unitaria con i creditori di tutte le imprese che hanno fatto richiesta di accesso alla composizione negoziata potrebbe risultare particolarmente gravoso per un unico esperto, a quest’ultimo è consentito di darvi corso distintamente per singola impresa (del resto, lo svolgimento delle trattative
in forma separata dovrebbe essere possibile – o quantomeno non appare espressamente impedito – anche in assenza di una procedura di gruppo, in presenza di un elevato numero di controparti).
Sempre al precipuo scopo di superare la situazione di difficoltà e garantire la continuità aziendale è ammessa la partecipazione alle trattative (su invito dell’esperto) anche delle imprese del gruppo che non si trovano nelle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario richieste dall’art. 2 per accedere all’istituto de quo; ciò evidentemente per poter fruire del contributo di dette imprese ai fini della individuazione di una conclusione positiva delle trattative, ad esempio attraverso l’assunzione da parte delle stesse particolari obbligazioni (anche a titolo di garanzia) nella fase di stipula dell’accordo finale, eventualmente raggiunto dalle parti secondo una delle medesime forme ammesse in caso di domanda presentata da un’unica impresa. Resta altresì consentito stipulare singoli accordi (uno per ogni impresa del gruppo che richiede l’accesso alla composizione negoziata).
Per gli stessi motivi è prevista la disapplicazione della postergazione ordinariamente sancita dagli artt. 2467 e 2497-quinquies cod. civ. per i finanziamenti infragruppo in qualsiasi forma pattuiti – dopo la presentazione della domanda di accesso alla composizione negoziata – in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo, a condizione che di tali finanziamenti sia stato preventivamente informato per iscritto l’esperto ai fini della manifestazione di un eventuale dissenso e di un’eventuale segnalazione (così come per gli atti che possono arrecare pregiudizio ai creditori).
Per quanto concerne le misure protettive e cautelari, il tribunale competente è unico (per tutte le imprese del gruppo che hanno fatto richiesta di accesso alla composizione negoziata) e va individuato in base al luogo dove ha la sede principale la società o l’ente che, in forza della pubblicità prevista dall’art. 2497-bis, esercita l’attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dove ha sede l’impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria.
La possibilità di svolgere le trattative in forma unitaria è ammessa anche in caso di originaria presentazione di più domande da parte di ciascuna delle imprese del medesimo gruppo. In questa ipotesi, infatti, gli esperti nominati, sentiti le imprese richiedenti e i creditori, possono proporre di svolgere le trattative in maniera unitaria per tutte le imprese oppure per quelle appositamente individuate, per mezzo di un solo esperto, designato di comune accordo fra quelli nominati; in difetto di designazione, la composizione prosegue con l’esperto nominato a seguito della domanda presentata per prima.
Il Codice della crisi aveva regolamentato anche l’istituto del “concordato preventivo di gruppo”, prevedendo la possibilità – da parte di più imprese appartenenti al medesimo gruppo e aventi tutte il proprio centro degli interessi principali in Italia – di presentare con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo accompagnata da un piano unitario o da piani reciprocamente collegati e interferenti (ferma restando l’autonomia delle rispettive masse attive e passive). Lo stesso dicasi con riferimento alla possibilità di presentare con un unico ricorso la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti di tutte le imprese del gruppo. A fronte della posticipazione dell’entrata in vigore del suddetto Codice, con il D.L. n. 118/2021 il legislatore ha ritenuto di non anticipare l’applicazione di tali disposizioni, al contrario di quanto ha invece previsto in merito ad altri istituti (art. 20), preferendo regolamentare il gruppo di imprese solo con riguardo alla composizione negoziata della crisi.