di Giulio Andreani
Dopo l’approvazione del Senato, anche la Camera ha approvato la norma che limita la omologazione forzosa della transazione fiscale e contributiva nell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
La transazione potrà essere omologata dal tribunale, in mancanza di adesione del Fisco e degli enti previdenziali, solo quando – oltre a essere conveniente per i creditori pubblici rispetto alla liquidazione giudiziale e determinante per raggiungere le percentuali del 60 o del 30% dei crediti oggetto dell’accordo – il piano di risanamento non ha natura liquidatoria e il soddisfacimento dei crediti tributari e contributivi è pari almeno:
– al 30% del loro ammontare, compresi sanzioni e interessi, se il credito complessivo di cui sono titolari altri creditori aderenti all’accordo corrisponde almeno a un quarto dei debiti dell’impresa;
– al 40% dell’ammontare, compresi sanzioni e interessi, ed è prevista una dilazione di pagamento non superiore a dieci anni, se il credito complessivo di cui sono titolari altri creditori aderenti è inferiore a un quarto dell’ importo dei debiti oppure se non ci sono altri creditori aderente all’accordo.
Non si tratta di una forfettizzazione del soddisfacimento, perché la convenienza e la natura determinante dell’adesione dei creditori pubblici continuano a essere necessarie per il cram down fiscale, pur non essendo più di per s é sufficienti, mentre continuano a essere tali rispetto all’approvazione ordinaria della proposta.
A tutela dei creditori pubblici, è stato introdotto, in caso di richiesta di omologazione, anche non forzosa, degli accordi di ristrutturazione con annessa transazione fiscale, l’onere del debitore di avvisare il Fisco e gli enti previdenziali, il termine di trenta giorni di cui questi ultimi dispongono per opporsi all’ omologazione decorre dalla ricezione dell’avviso.
La norma rileva indirettamente anche per la durata della dilazione e sconfessa la prassi dell’Inps. Infatti: disporre che il cram down è consentito in alcuni casi solo se la dilazione di pagamento non eccede i dieci anni, significa legittimare negli altri casi, anche dilazioni di pagamento ben superiori a dieci anni; con il cram down della transazione contributiva con soddisfacimento del 30 o del 40%, è accertata l’illegittimità della prassi dell’Inps di rigettare le proposte che escludono il pagamento integrale dei crediti per il trattamento pensionistico dei lavoratori.
Infine, sono state modificate le disposizioni transitorie: la nuova norma è applicabile alle proposte di transazione depositate non più dopo la sua entrata in vigore, ma alla data «di entrata in vigore del presente decreto», cioè il 13 giugno 2023.
Poiché l’emendamento è stato presentato il 17 luglio 2023, ne deriva un’applicazione retroattiva.
Lo si può ritenere più o meno opportuno, ma pare difficile privare il legislatore della facoltà di stabilire l’efficacia temporale. Immutata la transazione fiscale attuata nel concordato preventivo, che aveva già regole assai diverse.
3 agosto 2023