Il decreto delegato sulla fiscalità della crisi fisserà i criteri per la prima volta Non rileveranno i valori riferiti ad apporti successivi all’apertura della procedura.
di Giulio Andreani
Il decreto delegato sulla fiscalità della crisi che darà attuazione all’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge delega 111/2023, disciplinerà – per la prima volta – la determinazione del reddito imponibile della liquidazione controllata dei soggetti sovraindebitati (articoli 268 e seguenti del Codice della crisi) e i relativi adempimenti tributari.
La determinazione del reddito
Analogamente a quanto già previsto per la liquidazione giudiziale e con riguardo a tutte le procedure liquidatorie, il reddito discendente dalla liquidazione controllata relativo al periodo compreso tra la data della sentenza di apertura della procedura e quella del decreto di chiusura (il cosiddetto “maxi-periodo”), quale ne sia la durata, sarà costituito dalla differenza tra il residuo attivo risultante alla fine della procedura, determinato in base a valori fiscalmente riconosciuti, e il patrimonio netto da liquidare esistente all’inizio del procedimento, determinato anch’esso in base a valori fiscalmente riconosciuti. Non concorreranno tuttavia a formare tale reddito i valori riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi degli eventuali apporti eseguiti dai sovraindebitati o da terzi successivamente all’apertura della procedura.
La nozione di patrimonio netto iniziale dovrà essere differenziata a seconda che il soggetto sovraindebitato sia titolare di reddito d’impresa o di altre categorie di reddito, in considerazione dei diversi criteri previsti dal Tuir ai fini dell’imputazione temporale dei componenti reddituali nell’ambito delle diverse categorie di reddito.
Per questo motivo, per evitare salti d’imposta, dovrebbe essere stabilito che il patrimonio netto iniziale dei soggetti sovraindebitati, titolari di redditi diversi da quelli di lavoro autonomo, venga determinato mediante il confronto, sulla base dei relativi valori riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, tra gli elementi attivi e passivi risultanti dai documenti e dalle informazioni acquisiti dal liquidatore e che tali valori siano da intendersi riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi solo se e nella misura in cui i componenti reddituali relativi agli elementi da cui il patrimonio è formato abbiano concorso alla formazione del reddito imponibile nei periodi anteriori all’apertura del procedimento concorsuale. Il patrimonio netto da liquidare sarà in ogni caso da considerare nullo se l’ammontare delle passività è pari o superiore a quello delle attività.
Tale risultato concorrerà a formare il reddito complessivo dei soggetti nei confronti dei quali viene aperta la liquidazione controllata nel periodo d’imposta in cui viene emesso il decreto di chiusura della procedura.
Per evitare doppie imposizioni o salti d’imposta, la differenza fra residuo attivo e patrimonio netto iniziale, che costituirà il reddito imponibile della procedura, sarà diminuita (per gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e per gli esercenti arti e professioni titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché per il consumatore che non sia titolare di redditi d’impresa o di lavoro autonomo) dei corrispettivi delle cessioni di beni personali di tali soggetti compresi nella liquidazione controllata e sarà aumentata dei debiti personali degli stessi pagati dal liquidatore.
Il reddito relativo al periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio in cui viene emessa la sentenza di apertura della procedura (articolo 270 del Codice della crisi) e la data della sentenza stessa, sarà determinato invece in base alle ordinarie disposizioni, applicabili secondo la rispettiva categoria reddituale, e concorrerà a formare il risultato complessivo dei soggetti sovraindebitati relativo al periodo di imposta in corso alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione.
Imposta sul reddito delle società
Per i soggetti a cui si applica l’imposta sul reddito delle società il segmento temporale compreso tra l’inizio dell’esercizio in cui viene emessa la sentenza di apertura della procedura e la data della sentenza stessa costituirà invece un autonomo periodo d’imposta, a cui farà seguito un distinto periodo d’imposta intercorrente fra la data di apertura e quella di chiusura della procedura.
22 gennaio 2024