Omissioni
Non può essere ridotta la soglia temporale

di Giulio Andreani

Gli omessi versamenti che, assieme al raggiungimento della soglia debitoria dell’80%, rilevano ai fini della preclusione del cram down devono essere relativi, in base alla lettera della norma, a «imposte dichiarate» e pertanto si dovrebbe trarne la conseguenza che, ove riguardino imposte non dichiarate, la preclusione non si verifichi; sarebbe però una conclusione errata, perché, se così fosse, la condotta più grave (costituita dal mancato versamento di imposte nemmeno dichiarate, di cui e Entrate non hanno conoscenza) non genererebbe alcuna preclusione, al contrario di quella meno grave, costituita dal mancato versamento di tributi la cui omissione è stata dichiarata al Fisco, che invece la provocherebbe. Una diversa formulazione della norma avrebbe evitato il rischio di interpretazioni non razionali.
Le omissioni rilevano in quanto siano state commesse in cinque periodi e ineriscano a tributi e/o contributi oggetto della proposta di transazione fiscale, la quale, dovendo includere tutti i debiti tributari e contributivi esistenti, li deve necessariamente comprendere: significa che non è possibile eludere la preclusione del cram down escludendo dalla transazione alcuni debiti al fine di ridurre al di sotto della soglia temporale stabilita dalla norma il numero dei periodi entro i quali sono stati omessi i versamenti dei tributi e contributi oggetto dell’accordo.
Tali periodi possono anche non essere consecutivi e ciò significa che le omissioni possono produrre la preclusione della omologazione forzosa anche se sono state commesse in un periodo più ampio di un quinquennio (ad esempio, nel caso in cui i versamenti siano stati omessi nell’arco di sette anni, ma solo in cinque di tali anni). Non essendo, infine, prevista una soglia di rilevanza minima dell’importo oggetto degli omessi versamenti, questi ultimi rilevano in ogni caso e dunque anche se in un periodo d’imposta l’ammontare dei tributi non versati sia marginale.
Ciò nonostante, al di fuori del caso in cui siano state elevate dal Fisco contestazioni aventi a oggetto condotte fraudolente, come si è rilevato, la preclusione dell’omologazione forzosa opera solo se il debito tributario e contributivo deriva da omissioni di versamenti commesse nel corso di cinque periodi d’imposta; pertanto, per impedirne l’applicazione, è sufficiente che l’impresa debitrice, dopo quattro anni in cui ha omesso il pagamento di qualche tributo, presenti la proposta di transazione fiscale, evitando un’ulteriore omissione di versamento in un altro (cioè nel quinto) anno. La norma assolverebbe comunque anche in questo caso la funzione di evitare la formazione del debito oggetto di transazione in un periodo troppo ampia assumendo una dimensione ingiustificata.

26 settembre 2024