I crediti tributari e contributivi devono essere soddisfatti per almeno il 60 e il 50% a seconda della quota degli aderenti non pubblici
di Giulio Andreani
Il decreto correttivo ha introdotto altre limitazioni del cram down nell’accordo di ristrutturazione:
1.
l’omologazione forzosa viene esclusa se, al di fuori della modifica sostanziale del piano di risanamento disciplinata dall’articolo 58 del Codice della crisi dopo l’omologazione dell’accordo, nei cinque anni anteriori al deposito della proposta di transazione il debitore ha concluso una precedente transazione avente a oggetto debiti della stessa natura, risolta di diritto per inadempimento.
Per evitare aggiramenti di questa regola, è stato espressamente previsto, con l’introduzione di una norma antiabuso (comma 7 dell’art. 63), che l’esclusione troverà applicazione anche quando il proponente ha proseguito, a seguito di fusione, scissione o cessione, conferimento o affitto di azienda, anche di fatto o mediante negozi equipollenti, l’attività precedentemente esercitata da un soggetto che, nel corso dei cinque anni precedenti, ha concluso una transazione risolta di diritto;
2.
in ogni caso il cram down non potrà essere disposto dal tribunale se il soddisfacimento dei crediti tributari e contributivi non sarà pari almeno:
- al 60% di questi crediti, esclusi interessi e sanzioni, qualora i creditori diversi da quelli pubblici che hanno aderito alla ristrutturazione rappresentino meno del 25% dell’intera esposizione debitoria del contribuente;
- al 50% di questi crediti, esclusi interessi e sanzioni, qualora i creditori diversi da quelli pubblici che hanno aderito alla ristrutturazione rappresentino il 25% o più dell’intera esposizione debitoria.
Nella generalità dei casi queste soglie, considerato che sono riferite al debito al netto di sanzioni e interessi, in media corrispondono rispettivamente al 37 e al 44% circa dell’intero debito, comprensivo di tributi, sanzioni e interessi.
Nonostante comportino un incremento di quelle precedenti, pari al 30 e al 40 % dell’intero debito, sono comunque inferiori a quelle previste dal testo del decreto correttivo approvato in prima lettura il 10 giugno 2024, che ne contemplava l’elevazione rispettivamente al 60 e al 70%.
La disposizione indicata al punto 1) ha lo scopo di evitare che la transazione fiscale possa essere utilizzata per evitare il pagamento delle imposte attraverso la pianificazione di plurime ristrutturazioni ed è quindi pienamente giustificata.
La preclusione prevista da questa norma si applica tuttavia solo se la precedente transazione fiscale è stata risolta di diritto e non se è stata invece regolarmente adempiuta. Ciò significa che il cram down non è escluso se il debitore attua una pianificazione delle ristrutturazioni dei debiti fiscali, ma solo se, nonostante tale pianificazione, si rivela inadempiente.
Per l’applicazione della disposizione è inoltre necessario che la transazione oggetto di risoluzione di diritto sia stata attuata anch’essa nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti; pertanto, ove l’inadempimento abbia a oggetto un accordo concluso nell’ambito di una composizione negoziata, di un Pro o di un concordato preventivo, la preclusione non si produrrebbe. Così come non si produrrebbe qualora la risoluzione sia intervenuta oltre il quinquennio precedente la data dell’omologazione forzosa.
Si tratta quindi di una norma destinata a non trovare frequente applicazione.
26 settembre 2024