di Giulio Andreani
È preclusa all’amministrazione finanziaria la notifica della cartella di pagamento nei confronti di un’impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo, non potendo assolvere essa alcuna funzione a causa dell’apertura della procedura concorsuale. A stabilirlo è la sentenza 13831/2022 della Cassazione.
La funzione della cartella è, infatti, in base all’articolo 25 del Dpr 602/1973, quella di intimare l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo, ma l’articolo 168 della legge fallimentare dispone che, dall’apertura del concordato preventivo, i creditori per causa o titolo a essa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore. La cartella costituisce dunque un atto preordinato all’esecuzione, la cui notifica, in presenza di un concordato preventivo, non ha alcun senso (Cassazione 24427/2008), essendo essa volta a imporre un pagamento di cui la legge impedisce l’esecuzione, allo scopo di conservare l’integrità del patrimonio del debitore e di rispettare la par condicio creditorum.