di Giulio Andreani
Le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, originariamente previste dall’articolo 15 del Codice della crisi e dell’insolvenza la cui entrata in vigore è stata differita al 31 dicembre 2023, rientrano in campo per effetto dell’inserimento, nel Dl 152/21, in sede di conversione dello stesso, dell’articolo 30-sexies.
Il comma 1 di tale articolo prevede, infatti, che venga segnalato all’impresa debitrice e all’organo di controllo della stessa:
da parte dell’Inps, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e para subordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno prima nonché alla soglia di 15mila euro, e, per quelle prive dei predetti lavoratori, alla soglia di 5mila euro;
da parte dell’agenzia delle Entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’Iva, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore a 5mila euro;
da parte dell’agenzia delle Entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, a 100mila euro, per le società di persone a 200mila euro e, per le altre società, a 500mila euro.
Le segnalazioni, ex comma 2 dell’articolo 30-sexies, sono inviate: dalle Entrate, entro 60 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche relative all’Iva, previste dall’articolo 21-bis del Dl 78/10, costituito in via generale dall’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre (che slitta al 16 settembre per il secondo trimestre); dall’Inps e dall’agente della Riscossione, entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento delle soglie.
Il comma 3 dell’articolo 30-sexies prevede inoltre che la segnalazione all’imprenditore deve contenere l’invito a chiedere la composizione negoziata della crisi introdotta dal Dl 118/21, se ne ricorrono i presupposti.
Poiché il presupposto oggettivo di tale istituto è costituito da una situazione di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario che rende probabile l’insolvenza, cioè da una situazione che si manifesta attraverso l’insufficienza dei flussi di cassa prospettici a far regolarmente fronte ai debiti da pagare, ne discende che, se l’impresa ha omesso di versare le imposte e i contributi per importi superiori alle suddette soglie, è abbastanza probabile che detta situazione di squilibrio, e quindi i presupposti di accesso alla composizione negoziata, siano effettivamente sussistenti.
Non essendo tuttavia prevista una sanzione per l’imprenditore che ignori la segnalazione, questi potrebbe omettere di trarne le dovute conclusioni: che cosa accade in questa ipotesi? Proprio per questo motivo la norma stabilisce che la segnalazione venga inviata anche all’organo di controllo, in capo al quale l’articolo 15 del Dl 118/21 pone anche direttamente l’obbligo di segnalare all’imprenditore il verificarsi dei presupposti che suggeriscono di accedere alla composizione negoziata, disponendo che l’adempimento di detto obbligo rileva ai fini della valutazione delle responsabilità dell’organo stesso ai sensi dell’articolo 2407 del Codice civile.
Pertanto, è da ritenersi che il collegio sindacale non possa lasciar cadere nel vuoto la segnalazione ricevuta e che, qualora gli amministratori della società non diano una risposta adeguata alle segnalazioni loro pervenute, seppur in assenza dell’attivazione di un procedimento esterno all’azienda debba valutare se presentare al Tribunale una denuncia per gravi irregolarità degli amministratori nella gestione della situazione di crisi. La previsione di soglie espresse in valori assoluti, e non percentuali, semplifica l’applicazione della norma, ma, tranne che per le aziende di minori dimensioni, comporterà la necessità di una valutazione specifica della situazione da parte degli organi sociali dell’impresa debitrice.