di Giulio Andreani
Anche l’articolo 88 del Codice della crisi, sulla transazione fiscale nel concordato preventivo, ha significative differenze rispetto alle disposizioni previgenti.
Una di queste è nel comma 2-bis, ai sensi del quale il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, quando questa è determinante per raggiungere le maggioranze richieste per approvare il concordato e la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione finanziaria «è conveniente o non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria».