di Giulio Andreani
In caso di piano di ristrutturazione omologato e piano attestato si può fruire solo dei
benefici accordati a tutte le imprese
Il trattamento dei debiti fiscali e previdenziali è tutt’altro che omogeneo nei diversi istituti
disciplinati dal Codice della crisi e dell’insolvenza (Cci) ed è espressamente previsto solo
nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo
(rispettivamente dagli articoli 63 e 88).
Mentre da un lato è pacifica la possibilità di soddisfare parzialmente e in via dilazionata
(grazie alla transazione fiscale e previdenziale) i debiti tributari e contributivi in tali
contesti, occorre, dall’altro lato, verificare se, non potendosi fare ricorso a questo
strumento al di fuori di dette procedure, il pagamento parziale e dilazionato di tali debiti
sia comunque possibile nell’ambito degli altri istituti.
Ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo
Sia nell’accordo sia nel concordato, il regime della transazione fiscale e previdenziale è
fondato sul principio della convenienza della proposta, tant’è che questa, ove non sia
oggetto di adesione volontaria da parte dei creditori pubblici, può essere omologata
forzosamente dal tribunale.
Ma le regole applicabili sono parzialmente diverse nelle due procedure.
Per esempio, il divieto di trattamento deteriore dei crediti fiscali e previdenziali si applica
nel concordato preventivo, ma non nell’accordo, essendo previsto nell’articolo 88 ma non
anche nell’articolo 63, il quale non dispone al riguardo alcun rinvio all’altro.
Altro esempio è il diverso effetto, circa l’approvazione della proposta, che può essere
generato, relativamente ai debiti in questione, nel concordato ove vige il principio
maggioritario e quello più limitato che può derivare, nell’accordo di ristrutturazione,
dall’estensione della sua efficacia provocata dall’adesione dei creditori che costituiscano
una maggioranza qualificata (75%) all’interno della medesima categoria omogenea, con
trascinamento di quelli di minoranza non aderenti (articolo 61).
23 giugno 2023