Occorre che un professionista indipendente ne attesti un trattamento non deteriore. È consentita anche la dilazione.

di Giulio Andreani

L’attuale articolo 64-bis Cci, che disciplina il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (Pro), non esclude dal voto l’amministrazione finanziaria e gli enti di previdenza, ma non contiene una norma che permetta loro di disporre la falcidia dei debiti fiscali e previdenziali. Quindi ad oggi questa falcidia non è consentita. Lo schema di Dlgs correttivo rimedia a questa lacuna.

La normativa vigente

Il pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti tributari e contributivi è consentito, negli istituti previsti dal Cci, solo in presenza:
di apposite norme che lo permettano attraverso uno specifico procedimento, qual è quello della transazione fiscale, che è allo stato previsto solo dagli articoli 63 e 88 del Codice, esclusivamente nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo;
o di una disposizione che, seppur non introducendo uno specifico procedimento, consente la falcidia di tutti i crediti e, quindi, anche dei debiti di cui trattasi, qual è quella stabilita dal comma 3 dell’articolo 80 del Codice, che prevede l’omologazione del concordato minore, nonostante la mancata adesione dei creditori pubblici, o quella prevista dall’articolo 25-sexies relativamente alla falcidia della generalità dei debiti nel concordato semplificato.
Quindi nel Pro i debiti tributari e previdenziali vanno soddisfatti integralmente e il debitore può fruire, per il loro pagamento, solo delle dilazioni previste in via ordinaria per la generalità delle imprese (salve quelle introdotte invia straordinaria da eventuali definizioni agevolate).
Nulla impedisce l’approvazione, da parte dell’agenzia delle Entrate e degli enti di previdenza, di un piano che preveda il pagamento integrale dei debiti tributari e contributivi, non sussistendo motivi per escludere che anche tali creditori possano esprimere un voto favorevole a una proposta che escluda stralci e dilazioni diverse da quelle già consentite dalla legge; ciò che non possono approvare è la falcidia e la dilazione straordinaria.
Ne discende che ogniqualvolta il Pro preveda il soddisfacimento parziale di questi debiti, non può essere approvato dai creditori pubblici e, poiché la sua omologazione non può essere disposta senza l’adesione di tutte le classi di creditori, il piano è in tal caso destinato a non essere omologato. È vero che i crediti vanno suddivisi in classi omogenee e, quindi, che, se quelli tributari e contributivi fossero inseriti in una classe insieme ad altri crediti di maggior entità, il voto della classe potrebbe essere favorevole, nonostante la mancata adesione di Fisco ed enti previdenziali; tuttavia, una classe così costituita non potrebbe essere considerata omogenea per posizione giuridica e interessi economici, così come è richiesto dal comma 1 dell’articolo 64-bis.
Secondo un diverso indirizzo, il semplice fatto che le norme sul Pro non disciplinino specificamente il trattamento di questi crediti non potrebbe consentire «di escludere la possibilità per il debitore di proporre un pagamento parziale o dilazionato di tali crediti» (Tribunale di Udine). Tuttavia, ciò che rileva non è la mancanza di una norma che escluda questa possibilità, ma l’assenza di una norma che fornisca a Fisco ed enti previdenziali lo strumento di cui necessitano per approvare, nell’ambito del Pro, la falcidia dei crediti di cui sono titolari.
La riduzione dei crediti tributari e contributivi non è di per sé incompatibile con la disciplina del Pro ed è, anzi, del tutto irragionevole che la transazione fiscale, sebbene prevista nel contesto dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo, sia esclusa da questa procedura. Infatti, il Pro, pur costituendo un istituto autonomo e non una specie di altro strumento di regolazione della
crisi, è, per certi versi, collocabile nella sostanza proprio fra l’accordo di ristrutturazione e il concordato preventivo, prevedendo anch’esso la nomina di un commissario giudiziale, l’attestazione di un professionista indipendente e l’omologazione del piano da parte del tribunale.

Il correttivo

Nella sostanza, si estende la transazione fiscale e contributiva al Pro e prevedendo, con l’inserimento del comma1-bis nell’articolo 64-bis, che il debitore può proporre il pagamento parziale e/o dilazionato dei tributi e dei contributi, nonché di sanzioni e interessi, depositando agli uffici territorialmente competenti delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali un’apposita proposta, a cui deve essere allegata la relazione di un professionista.

28 giugno 2024