È però possibile falcidiare anche l’Iva al pari delle altre imposte. Occorrono l’attestazione della convenienza e la relazione del revisore

di Giulio Andreani

Grazie al comma 2-bis dell’articolo 23 del Codice della crisi, aggiunto dal decreto correttivo approvato in esame preliminare il 10 giugno dal Consiglio dei ministri, anche nel corso della composizione negoziata della crisi potrà essere concluso un accordo transattivo tra il debitore e le agenzie fiscali (Entrate, Dogane e Riscossione).

Il contenuto

Tale accordo avrà a oggetto il pagamento parziale e/o dilazionato di tutti i debiti tributari, inclusi quelli relativi ai tributi e non solo gli importi dovuti a titolo di sanzioni e interessi come attualmente stabilisce l’articolo 25-bis del medesimo Codice.

Esclusi solo i contributi

L’accordo non potrà invece riguardare i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, tra i quali non rientra tuttavia l’Iva, che sarà quindi falcidiabile al pari delle altre imposte.
Infatti, nel corso dei lavori preparatori del correttivo era stata, sì, prospettata l’esclusione dall’accordo anche di questo tributo, ma tale previsione non ha poi avuto seguito.
Del resto, i debiti tributari delle imprese in crisi derivano generalmente dall’omesso versamento delle ritenute e dell’Iva. Pertanto, se fosse stata esclusa la possibilità di ridurre anche il debito inerente a questa imposta, il problema che l’introduzione dell’accordo nella composizione negoziata si prefiggeva di risolvere sarebbe stato risolto soltanto a metà.
Rimangono invece infalcidiabili – e non può esserne dilazionato il pagamento – i debiti verso gli enti previdenziali e assicurativi. Tali enti hanno mostrato ben poca disponibilità verso l’accordo di cui trattasi.

Relazioni da allegare

Le agenzie fiscali devono valutare quando l’accordo è conveniente per l’Erario rispetto alla liquidazione giudiziale. Per mettere le agenzie in condizione di adottare le decisioni di loro competenza sulla base di informazioni affidabili e provenienti da soggetti terzi, è previsto che sia predisposta da un professionista indipendente una relazione che ne attesti la convenienza.
La relazione del professionista dovrà essere allegata alla proposta unitamente a un’altra relazione, che riguarda la completezza e veridicità dei dati aziendali e deve essere redatta dal revisore legale del soggetto proponente, se esistente; nei casi in cui questi non esiste, è necessario designare a tale fine un revisore legale.

Forma ed effetto

L’accordo deve essere sottoscritto dalle parti, che devono comunicarlo all’esperto, e produce effetto con il suo deposito presso il tribunale competente.
Pregiudizi ai creditori
Anche se nulla viene previsto al riguardo dalla nuova norma, ove l’accordo arrechi pregiudizio ai creditori o alle prospettive di risanamento dell’impresa, l’esperto dovrebbe segnalarlo all’imprenditore e all’organo di controllo ai sensi dell’articolo 21 del Codice della crisi.
Dovrebbe anche rilevarlo nella relazione finale richiesta dall’articolo 17, comma 8. Al contrario, l’assenza di qualsiasi censura, dovrebbe costituire implicito assenso alla transazione.

Regolarità dell’accordo

Il giudice, previa verifica della regolarità dell’accordo e dei suoi allegati, ne autorizza l’esecuzione con decreto. Oppure, nel caso in cui il magistrato non ne ravvisi la regolarità, dichiara che esso è privo di efficacia.
La regolarità che il giudice è chiamato ad accertare è solo quella formale o investe anche una valutazione di merito circa gli effetti generati dall’accordo rispetto al risanamento con facoltà di avvalersi dell’esperto per eventuali approfondimenti? Dalla relazione accompagnatoria del Dlgs correttivo, emerge che si tratta di una regolarità formale, considerata l’esigenza di non snaturare la composizione negoziata e di evitare un procedimento giurisdizionale per sostituire il consenso dei creditori pubblici.
È infatti esclusa la possibilità di cram down fiscale e ciò non deve stupire. Infatti, bisogna considerare la natura della composizione negoziata, che non consente adesioni forzose dei creditori e non prevede un procedimento di omologazione dell’accordo raggiunto.

28 giugno 2024