La risposta a interpello 68/2025: il corrispettivo della cessione configura reddito di lavoro autonomo

di Giulio Andreani 

Con la risposta a interpello 68/2025 l’agenzia delle Entrate ha precisato gli adempimenti fiscali che devono essere posti in essere ogni qualvolta, come accade spesso nelle situazioni di crisi aziendale, i crediti verso l’impresa che ha avuto accesso a un concordato preventivo o ad altra procedura concorsuale vengono ceduti dai rispettivi titolari a terzi, in genere società specializzate nell’acquisto e nella gestione di tali crediti. Il chiarimento fornito riguarda, in particolare, il caso della cessione di crediti professionali, relativamente ai quali, essendo prevista al momento del pagamento l’effettuazione di una ritenuta d’acconto, occorre individuare il soggetto che deve effettuare detta ritenuta, considerato che il soggetto a cui l’impresa debitrice assoggettata a procedura concorsuale esegue il pagamento non è il professionista ma la società cessionaria del relativo credito. Al riguardo l’agenzia delle Entrate ha affermato questi principi:
• in base all’articolo 53 del Tuir quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni sono redditi di lavoro autonomo;
• a norma dell’articolo 25 del Dpr 600/1973, le imprese, anche assoggettate a procedura concorsuale, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi per prestazioni di lavoro autonomo devono operare, sulle somme corrisposte, una ritenuta del 20% a titolo di acconto Irpef dovuta dai percipienti;
• in base all’articolo 6 del Tuir i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti. Pertanto, nel caso in cui l’impresa A venga assoggetta a procedura e concorsuale e i professionisti creditori della società B cedano i loro crediti alla società C, la disciplina applicabile è la seguente:
• per effetto di quanto previsto dall’articolo 6 Tuir, la somma corrisposta da C ai professionisti B costituisce, per questi ultimi, reddito di lavoro autonomo;
• nel momento in cui acquista il credito dai professionisti B e corrisponde loro una somma di denaro, la società C è pertanto tenuta, in qualità di sostituto d’imposta, a operare la ritenuta d’acconto sulla somma versata;
• l’importo che viene erogato alla società C, nella sua qualità di cessionaria dei crediti, dall’impresa debitrice A (o, a seconda dei casi, dagli organi della procedura concorsuale a cui quest’ultima è assoggettata) non costituisce reddito di lavoro autonomo, dando luogo a un componente rilevante ai fini della determinazione del reddito d’impresa in caso di percezione di una somma diversa da quella pagata per l’acquisto, e non deve quindi essere assoggettato ad alcuna ritenuta.
07 Marzo 2025