Apertura sugli importi relativi alle prestazioni richieste anche dal debitore per il buon esito dello strumento
di Giulio Andreani
La volata finale per il terzo decreto correttivo del Codice della crisi, approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri di mercoledì 4 settembre, punta a migliorare il trattamento dei crediti professionali, estendendo i casi in cui essi sono considerati prededucibili e devono quindi essere pagati prima degli altri crediti.
Tale approdo è il risultato di un iter articolato. L’articolo 6 del Codice della crisi prevede che, oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili, fra gli altri:
- i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta di misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
- i crediti professionali sorti in funzione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato a condizione che la procedura sia aperta;
- i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste da tali organi.
Il decreto correttivo approvato dal Cdm in prima lettura lo scorso 10 giugno non prevedeva alcuna modifica del trattamento dei crediti sopra indicati ai punti 1) e 2), ma introduceva una nuova disciplina per quelli indicati al punto 3), stabilendo la prededuzione dei crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste da tali organi.
Il testo del correttivo predisposto per l’approvazione definitiva in Consiglio dei ministri introduce un’ulteriore modifica al trattamento dei crediti di cui al precedente punto 3), che tiene parzialmente conto dell’osservazione espressa dalle Commissioni giustizia della Camera e del Senato, le quali avevano suggerito di eliminare la limitazione al 75% della prededuzione prevista per i crediti dei professionisti, al fine di evitare una eccessiva penalizzazione di tali soggetti, i quali sono spesso chiamati ad occuparsi dei risanamenti aziendali in base ad accordi che prevedono il soddisfacimento dei loro compensi solo a seguito del buon esito delle ristrutturazioni: da qui la necessità della tutela rappresentata almeno dalla prededuzione dei loro crediti. Tale suggerimento non è stato in realtà accolto, perché la limitazione della prededuzione è rimasta ferma alla previgente misura del 75%, ma, in compenso, è stato chiarito che la prededuzione spetta anche ai crediti, sorti dopo l’apertura dello strumento di regolazione della crisi, relativi alle prestazioni professionali richieste, non solo dagli organi giudiziali, ma anche «dal debitore per il buon esito dello strumento».
4 Settembre 2024