di Giulio Andreani e Angelo Tubelli

Con il D.Lgs. n. 136/2024 e, qualche mese prima, con il D.Lgs. n. 87/2024, di revisione delle sanzioni tributarie, il legislatore, al dichiarato scopo di facilitare la soluzione delle crisi d’impresa, ha tentato di adeguare al diritto della crisi la disciplina della responsabilità del cessionario per i debiti riferibili all’azienda ceduta. Le modifiche apportate non sembrano tuttavia avere completamente centrato in pieno l’obiettivo, perché le deroghe alla responsabilità prevista dall’art. 2560 c.c. non includono i piani attestati di risanamento e gli accordi di ristrutturazione, a differenza di quelle introdotte sul piano tributario, atteso che l’esonero dalla responsabilità per i debiti fiscali è ora esteso a tutti gli istituti regolati dal Codice della crisi. Peraltro, secondo l’Agenzia delle entrate, le novità introdotte in tema di sanzioni tributarie si applicherebbero solo alle violazioni commesse dal 1° settembre 204, sicché l’esonero dovrebbe valere solo per le violazioni tributarie commesse dal cedente a decorrere da tale data. Questa tesi non è però da ritenersi conforme alla ratio delle modifiche introdotte.

Sommario

  1. Premessa
  2. Esclusione della responsabilità dell’acquirente nella legislazione civilistica
  3. Responsabilità dell’acquirente per i debiti tributari
  4. Assetto normativo attuale

18 novembre 2024

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