di Giulio Andreani
Il nuovo Codice della crisi d’impresa continua ad attribuire un ruolo essenziale all’attestazione del piano di risanamento nell’accordo in esecuzione di un piano attestato (articolo 56), così come nel concordato preventivo (articolo 87) e nell’accordo di ristrutturazione dei debiti (articolo57). Infatti l’attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano è ancora obbligatoria e non è divenuta facoltativa, come pareva sulla base di un testo di decreto legislativo elaborato anteriormente a quello approvato dal Consiglio dei ministri.
Ciò perché, come si legge nella relazione illustrativa del decreto, l’esperienza maturata dai professionisti specializzati in materia concorsuale ha reso la relazione dell’attestatore uno strumento d’ausilio importante per il tribunale, il quale, in una procedura connotata da esigenze di celerità, può fruire immediatamente di un’analisi particolarmente attendibile della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, utile per la verifica di fattibilità giuridica e ora anche economica, prodromica all’apertura del concordato o alla omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
In sede di attuazione della delega è stata quindi adottata una scelta in continuità con la precedente disciplina, contrariamente a quanto era stato richiesto da chi preferiva che l’attestazione fosse solo facoltativa, sia per evitare il sostenimento dei costi dell’attestazione – che in più di un caso si sono in effetti rivelati sproporzionati – sia per scongiurare l’emergere di una contraddizione normativa, posto che, con la medesima riforma, è stato previsto che compete al tribunale, eventualmente con l’ausilio del commissario giudiziale, non solo l’esame della fattibilità giuridica del piano concordatario ma anche di quella economica, dando così luogo a una (onerosa) sovrapposizione di funzioni.
Continua inoltre a essere necessaria, in caso di concordato preventivo in continuità, l’attestazione che la prosecuzione dell’attività d’impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, così come, ai fini dell’approvazione della transazione fiscale, l’attestazione sulla convenienza dell’offerta formulata al Fisco rispetto al trattamento che questi riceverebbe alternativamente a seguito della liquidazione giudiziale dell’impresa. In merito a quest’ultima attestazione, con la circolare n.16 del 23 luglio 2018, l’agenzia delle Entrate ha affermato che essa non vincola gli uffici. Ciò è del tutto naturale se sono presenti nella relazione di attestazione errori di valutazione o lacune che ne inficiano le conclusioni, ma, in caso contrario, a che cosa serve l’attestazione se può essere discrezionalmente disattesa?