di Giulio Andreani e Angelo Tubelli
Negli ultimi anni la Corte di cassazione si è pronunciata più volte sui presupposti necessari per richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva di rivalutazione, chiarendo che la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni o dei terreni ri-valutati non rileva ai fini del perfezionamento dell’imposta sostitutiva, la quale resta definitivamente acquisita dall’Erario indipendentemente da tale evento (che potrebbe anche non intervenire mai). Il contribuente che si avvale della facoltà di rivalutare si assume dunque il rischio di subire un prelievo da cui potrebbe non trarre alcun beneficio, il che ne giustifica la misura ridotta rispetto al tributo ordinariamente dovuto, realizzandosi un vero e proprio “scambio” tra il contribuente e il soggetto attivo del tributo. La ratio della rivalutazione di partecipazioni e terreni, i cui termini so-no stati riaperti dalla Legge di bilancio 2024, dovrebbe perciò rendere anacronistica la qualificazione della rivalutazione come “agevolazione tributaria”, anche perché l’aliquota dell’imposta sostitutiva nel frattempo è stata portata al 16%.
19 gennaio 2024