La detassazione è estendibile a tutti gli istituti del Codice della crisi

di Giulio Andreani

Non sono tassabili le sopravvenienze attive generate dagli accordi che imprese in crisi concludono con i loro creditori, in esecuzione di un piano attestato di risanamento disciplinato dall’articolo 56 del Codice della crisi, pubblicato nel Registro delle imprese. Lo ha precisato l’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello numero 222 del 13 novembre 2024. Nonostante l’articolo 88, comma 4-ter, del Tuir preveda la detassazione, oltre che in caso di concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, anche a seguito del «piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d» della previgente Legge fallimentare.
Con questa risposta a interpello, le Entrate hanno quindi affermato che la detassazione delle sopravvenienze stabilita dall’articolo 88 del Tuir, sebbene riferita al piano attestato previsto dall’articolo 67 della Legge fallimentare, si applica anche al piano disciplinato dall’articolo 56 del Codice della crisi, perché entrambe le norme hanno la medesima ratio e regolano nella sostanza il medesimo istituto.
La risposta contiene tuttavia l’affermazione di un principio che può fungere da guida per l’individuazione della disciplina applicabile a strumenti di regolazione della crisi che sono stati introdotti dal Codice della crisi e non trovano quindi corrispondenza in istituti precedentemente disciplinati dalla Legge fallimentare e per i quali l’equazione risultante dalla risposta a interpello è meno diretta.
Il principio è quello per cui, se due strumenti perseguono la stessa finalità, la riduzione dei debiti da essi prodotta deve avere lo stesso trattamento fiscale. Ciò è del tutto naturale se l’istituto è sostanzialmente lo stesso ed è diversa solo la norma che lo disciplina, ma è altrettanto logico nel caso in cui lo strumento, pur essendo differente, produca i medesimi effetti e abbia la stessa ratio.
Ne discende che la detassazione delle sopravvenienze attive da esdebitazione prevista dal citato articolo 88 del Tuir è da considerare applicabile anche alla riduzione dei debiti generata dal piano di ristrutturazione dei debiti prevista dall’articolo 64-bis del Codice della crisi (Pro), alla luce della comune finalità. E, a maggior ragione, a quella discendente dal concordato semplificato liquidatorio disciplinato dall’articolo 25-sexies dello stesso Codice, anche se l’articolo 88 del Tuir, per semplici ragioni temporali, non menziona ancora questi istituti. È del resto ciò che è stato previsto dalla Legge delega per la Riforma fiscale, che estende la detassazione a tutti gli istituti disciplinati dal Codice della crisi.

13 novembre 2024