L’arco temporale compreso tra l’apertura e la chiusura sarà un unico periodo d’imposta
di Giulio Andreani
La disciplina degli adempimenti dichiarativi dei soggetti sovraindebitati sottoposti alla liquidazione controllata (articoli 268 e seguenti del Codice della crisi) si discosterà da quella che regola gli adempimenti tributari nell’ambito della liquidazione giudiziale che sono attribuiti al curatore di tale procedura. Ciò sia perché la liquidazione controllata degli sovraindebitati non produce un effetto successorio, ma piuttosto segregativo del patrimonio di tali soggetti, sia perché, mentre la liquidazione giudiziale – fatto salvo il caso dell’eventuale e temporaneo esercizio provvisorio – comporta generalmente l’estinzione dell’impresa, la liquidazione controllata del patrimonio dei soggetti sovraindebitati è fisiologicamente destinata a convivere con la prosecuzione dell’attività da parte degli stessi.
Per questi motivi sarà probabilmente previsto che:
sia la dichiarazione relativa all’intera durata della procedura sia quella relativa al segmento temporale compreso fra l’inizio dell’esercizio in cui la procedura viene aperta e la data della sentenza di apertura debbano essere presentate dagli stessi soggetti sovraindebitati (e quindi dai loro rappresentanti legali nel caso di società) e non dal liquidatore (seppur, quella relativa al “maxi-periodo”, con l’ausilio di tale organo per tenere conto degli eventuali effetti fiscali discendenti dalle operazioni da questi compiute);
queste dichiarazioni assolvono solo la funzione di determinare l’imposta dovuta dai soggetti sovra-indebitati e specularmente l’ammontare del credito oggetto di ammissione allo stato passivo della procedura da parte dell’amministrazione finanziaria, ovvero quella di quantificare l’importo del credito del debitore oggetto dell’eventuale compensazione con i debiti dello stesso;
tuttavia, nel caso in cui il sovraindebitato sia soggetto all’imposta sul reddito delle società, il segmento temporale anteriore all’apertura della procedura dovrà costituire anche un distinto periodo d’imposta.
Coerentemente con queste considerazioni, verrà espressamente stabilito che, per i redditi derivanti da attività diverse da quella relativa alla liquidazione controllata ed ai redditi derivanti da beni e diritti non compresi in tale liquidazione restano fermi, in ciascun periodo di imposta, gli obblighi tributari dei sovraindebitati.
Per quanto attiene agli adempimenti del sostituto d’imposta, ai soli fini dell’insinuazione allo stato passivo del credito dell’amministrazione finanziaria o della eventuale compensazione del credito del contribuente, dovrà essere presentata, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello della data della sentenza di apertura della procedura, una dichiarazione relativa al segmento temporale compreso fra l’inizio dell’esercizio in cui la liquidazione viene aperta e la data della sentenza di apertura; le altre dichiarazioni, inclusa quella relativa al periodo in cui la procedura viene chiusa, saranno presentate nei termini ordinari. Tali dichiarazioni saranno presentate dai sovraindebitati con l’ausilio del liquidatore in relazione agli eventuali effetti discendenti dalle operazioni da questi compiute.
22 gennaio 2024