I no degli enti previdenziali e del Fisco saranno esclusi dal calcolo della maggioranza

di Giulio Andreani

Il correttivo supera anche un’altra criticità interpretativa, concernente l’effetto del cram down sul voto. Infatti, in assenza di una specifica previsione può ritenersi che esso sia costituito sia dalla conversione del voto negativo dei creditori pubblici in un voto positivo, sia dalla sterilizzazione di tale voto.
Il correttivo opta per questa seconda soluzione, perché stabilisce espressamente che il raggiungimento della maggioranza deve essere verificato scomputando le classi dei crediti tributari e contributivi: la differenza non è di poco conto, perché in presenza di una situazione in cui, ad esempio, su cinque classi due hanno espresso un voto favorevole e tre, tra le quali quella relativa ai crediti tributari, un voto contrario, se si applica il criterio della conversione, il voto della classe del Fisco è da intendersi favorevole e quindi la maggioranza risulta raggiunta con il voto positivo di tre classi su due; con il criterio della sterilizzazione, invece, la maggioranza non risulta raggiunta poiché, a fronte di due voti negativi, solo due sono da intendersi positivi.
La previsione della sterilizzazione del voto dei creditori pubblici, anziché quella della “conversione” dello stesso da negativo a positivo, impedisce direttamente sia che l’omologazione possa essere disposta anche senza il voto favorevole di alcuna classe, sia che la ristrutturazione trasversale possa derivare dal voto favorevole della “classe svantaggiata” costituita dal Fisco e dagli enti contributivi, il quale risulti tale, non in quanto espresso da detti creditori, ma per effetto della conversione dello stesso discendente dal cram down fiscale.
A ogni modo, per superare anche in questo caso una possibile criticità, la nuova norma prevede anche che ai fini della ristrutturazione trasversale il voto della “classe svantaggiata” costituita dai creditori pubblici deve essere espresso.
Il comma 3 dell’articolo 88, dedicato al concordato liquidatorio, non contiene un’analoga precisazione circa gli effetti del provvedimento forzoso del tribunale e pertanto si potrebbe ritenere che relativamente a tale fattispecie l’incertezza interpretativa non sia stata risolta o, addirittura, che il legislatore, non facendo alcun riferimento alla sterilizzazione, abbia voluto prevedere l’opposto criterio della conversione del voto. Tuttavia, sarebbe illogico assumere due diversi effetti del provvedimento forzoso del tribunale, in quanto non giustificati dal differente tipo di concordato, e quindi anche nel concordato liquidatorio pare doversi adottare il medesimo criterio della sterilizzazione del voto stabilito per quello in continuità, nonostante manchi al riguardo una precisazione (che non sarebbe tuttavia del tutto fuori luogo introdurre).
Infine, allo scopo di chiarire il conflitto esistente tra la regola della priorità relativa (articolo 84, comma 6) e quella del divieto di trattamento deteriore dei crediti tributari e contributivi (articolo 88, comma 1) il decreto correttivo introduce in quest’ultima norma una disposizione che fa in ogni caso salvo il rispetto dell’articolo 84, comma 6, stabilendo quindi la prevalenza della regola della priorità relativa.

24 Giugno 2024