Alt se ci sono precedenti risolti per inadempimento

di Giulio Andreani

Le altre limitazioni della omologazione forzosa introdotte dal decreto correttivo sono due.

  1. L’omologazione forzosa è esclusa se, fuori della modifica sostanziale del piano di risanamento disciplinata all’articolo 58 del Cci dopo l’omologazione dell’accordo, nei cinque anni anteriori al deposito della proposta di transazione il debitore ha concluso una transazione su debiti della stessa natura, risolta di diritto per inadempimento. Per evitare aggiramenti, l’esclusione scatterà anche quando il proponente ha proseguito, a seguito di fusione o scissione o cessione, conferimento o affitto di azienda, l’attività prima esercitata da un soggetto che, nei cinque anni precedenti, ha concluso una transazione risolta di diritto.
  2. In ogni caso il cram down non si potrà disporre se il soddisfacimento dei crediti tributari e contributivi non sarà almeno:
    al 70% di tali crediti, esclusi interessi e sanzioni, se i creditori diversi da quelli pubblici che hanno aderito alla ristrutturazione rappresentino meno del 25% dell’intera esposizione debitoria del contribuente oppure al 60% di tali crediti, esclusi interessi e sanzioni, se i creditori diversi da quelli pubblici che hanno aderito alla ristrutturazione rappresentino il 25% o più dell’intera esposizione.

La disposizione al numero 1 vuol evitare che la transazione fiscale sia utilizzata per evitare il pagamento delle imposte pianificando plurime ristrutturazioni ed è quindi giustificata. Ma la preclusione dell’omologa forzosa prevista da questa norma si applica solo se la precedente transazione fiscale è stata risolta di diritto e non se è stata invece regolarmente adempiuta. Quindi il cram down non è escluso se il debitore attua una pianificazione delle ristrutturazioni dei debiti fiscali, ma solo se, nonostante tale pianificazione, è inadempiente. Ai fini dell’applicazione occorre inoltre che la transazione oggetto di risoluzione di diritto sia stata attuata anch’essa nell’ambito di un Adr; pertanto, ove l’inadempimento derivi da composizione negoziata o concordato preventivo, la preclusione non si produrrebbe. Così come non si produrrebbe qualora la risoluzione sia intervenuta oltre il quinquennio precedente la data dell’omologazione forzosa. Sarà quindi una norma di non frequente applicazione.
La disposizione al numero 2 è ben poco lungimirante: all’elevazione di una soglia legale di soddisfacimento non corrisponde un incremento del pagamento offerto, perché le imprese in crisi dispongono di risorse finanziarie limitate (anche quando interviene un investitore esterno); così, se nell’ambito dell’Adr l’omologa forzosa risulta troppo onerosa, il debitore è indotto a tentare il risanamento con un diverso istituto in cui non siano previste soglie(come il concordato in continuità). La soglia troppo alta può così produrre un effetto opposto a quello desiderato. È pertanto preferibile conservare quelle già previste, che hanno dato buona prova.

28 giugno 2024