di Giulio Andreani
La determinazione e l’imputazione al conto economico dell’utile derivante dalla ristrutturazione di un debito (sopravvenienza da esdebitamento) e dei costi della ristrutturazione sono eseguite, secondo l’Oic 19, in base a criteri differenti a seconda che l’impresa debitrice sia tenuta, o meno, ad applicare il metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei propri debiti. Ne discendono effetti diversi anche sul piano fiscale.
La ristrutturazione del debito viene generalmente attuata attraverso un concordato preventivo, un accordo di cui all’articolo 182-bis L.f. o un piano attestato di cui all’articolo 67, comma 3, lettera d) della medesima legge e si realizza, il più delle volte, per mezzo della modifica dei termini contrattuali originari relativi al debito (importo, tasso d’interesse, date di pagamento).
Quando tali termini contrattuali subiscono una variazione sostanziale, il valore economico del debito si modifica (si pensi a una diminuzione a seguito di una falcidia, a una riduzione degli interessi applicati o al caso in cui la data del pagamento del debito sia posticipata e sia esclusa la maturazione di ulteriori interessi); il citato Oic 19 statuisce che, per effetto di tale modifica, contabilmente si procede alla eliminazione del residuo debito originario e si rileva un nuovo debito.
Con il costo ammortizzato
Per le imprese debitrici che applicano il criterio del costo ammortizzato, il valore di iscrizione iniziale di quest’ultimo è determinato secondo le regole di rilevazione dei debiti relative al predetto criterio (paragrafo 41 e seguenti dell’Oic 19), cioè al netto dei costi di transazione e tenendo conto del fattore temporale, mediante la relativa attualizzazione.
La differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l’ultimo valore contabile del debito originario costituisce un utile o una perdita, da rilevare nel conto economico nell’area finanziaria, e i costi di transazione sono automaticamente rilevati come parte dell’utile generato dalla eliminazione del debito originario. Ne discende che questi oneri non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi né dell’Irap, in quanto assorbiti nella sopravvenienza, la quale, secondo l’orientamento preferibile, non è tassabile ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del Tuir , derivando in ogni caso da una modifica nella sostanza equipollente a uno stralcio.
Senza costo ammortizzato
Per le imprese che non applicano il criterio del costo ammortizzato, i costi di transazione sono invece imputati al conto economico nell’esercizio in cui il debitore consegue il beneficio della ristrutturazione del debito, sussistendo tra tali componenti un’ evidente correlazione, al contrario di quanto avveniva sotto la vigenza del principio contabile n. 6, sostituito con riguardo ai bilanci con esercizio avente inizio dall’1° gennaio 2017; infatti il principio n. 6 prevedeva che questi costi dovessero essere rilevati nel periodo del loro sostenimento e quindi escludeva qualsiasi correlazione tra tali oneri e il provento generato dall’esdebitamento. Pertanto queste imprese:
B quando la ristrutturazione consiste nella riduzione dell’ammontare del debito da rimborsare, iscrivono nel conto economico un provento finanziario, non tassabile, pari alla differenza tra l’ultimo valore del debito originario e quello risultante dai nuovi accordi e rileva i costi di transazione nel medesimo esercizio;
C negli altri casi (quando la ristrutturazione consiste nella riduzione degli interessi maturandi e/o nella variazione dei tempi di pagamento), rilevano invece il provento corrispondente al beneficio conseguito per competenza lungo la durata residua del debito, mentre i costi di transazione sono iscritti, nei limiti dei benefici ottenuti, come risconti attivi e al termine di ciascun esercizio vengono imputati al conto economico, con corrispondente riduzione dei risconti, in relazione, cioè proporzionalmente, ai benefici iscritti nel conto economico dell’esercizio.
Questi costi sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap secondo i criteri contabili.