Il decreto correttivo estende l’utilizzo a tutti i principali. Riviste anche le soglie che permettono la falcidia dei debiti fiscali e contributivi istituti previsti dal Codice
di Giulio Andreani
Le disposizioni dedicate al trattamento dei crediti tributari e contributivi – nella legge fallimentare prima e nel Codice della crisi poi – hanno vissuto varie stagioni, da quando vennero introdotte nell’ordinamento nel 2005. Sono state, infatti, modificate più volte, alla continua ricerca di un assetto normativo che favorisse il recupero dei crediti erariali e il risanamento delle imprese in crisi, da un lato, ed evitasse abusi e ingiustificati benefici per i debitori, dall’altro.
Un quadro di norme coerente ed equilibrato è del resto necessario sia per contemperare le contrapposte esigenze e i diritti dei vari soggetti interessati ai risanamenti aziendali, sia per rendere possibile quel bilanciamento di principi (di capacità contributiva, di buon andamento della pubblica amministrazione e di uguaglianza) che, anche sotto il profilo costituzionale, occorre compiere per giustificare il sacrificio che l’amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali subiscono a seguito della falcidia dei loro crediti; falcidia che deve essere quindi compensata dai vantaggi generati, oltre che dal recupero – seppur parziale – delle somme a essi dovute, dal salvataggio di imprese che meritino di essere conservate, in considerazione delle utilità che possono successivamente produrre per la collettività, se hanno effettivamente la capacità di riacquisire e di conservare nel tempo il proprio equilibrio economico-finanziario e patrimoniale.
Il Dlgs 13 settembre 2024, n. 136 (il cosiddetto terzo decreto correttivo del Codice della crisi) incide significativamente sul trattamento di questi crediti, con modifiche che nella maggior parte dei casi agevoleranno il risanamento delle imprese.
14 ottobre 2024