di Giulio Andreani
Gli articoli in questa pagina affrontano alcuni dei temi di Master Telefisco del 5 luglio.
La transazione fiscale proposta nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti può essere
omologata dal tribunale, anche in assenza dell’adesione del Fisco, quando la proposta è conveniente
per l’Erario e l’adesione dell’Amministrazione è determinante ai fini del raggiungimento delle soglie
di adesione del 60% (o del 30% se si tratta di accordo agevolato ai sensi dell’articolo 60 del Codice
della crisi) da parte dei creditori. Ma da quale momento l’adesione delle Entrate può essere
considerata mancante e, dunque, il debitore può richiedere al tribunale di omologare forzosamente la
transazione? Il comma 2 dell’articolo 63 del Codice stabilisce che ai fini del comma 2-bis, cioè ai fini
della omologazione forzosa, «l’eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito
della proposta di transazione». Ciò significa che la domanda di omologazione forzosa non può essere
presentata prima che sia decorso tale termine, stabilito dal comma 2. Infatti, l’articolo 40, comma 4,
del Codice prevede che gli accordi di ristrutturazione, contestualmente alla presentazione della
domanda con cui ne viene richiesta l’omologazione, sono pubblicati nel registro delle imprese; ne
discende quindi che, nel momento di tale richiesta, questi ultimi, tra i quali rientra la transazione
fiscale, devono essere stati già sottoscritti dai rispettivi creditori, poiché in caso contrario non
esisterebbero e non potrebbero quindi essere pubblicati. Inoltre, l’omologazione forzosa da parte del
tribunale presuppone che il debitore abbia precedentemente e tempestivamente dato al Fisco la
possibilità di esprimersi sulla proposta di transazione che le ha formulato e il comma 2 del citato
articolo 63 dispone al riguardo che, ai fini della omologazione forzosa della transazione, l’eventuale
adesione dei creditori pubblici deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della proposta di
transazione.
10 luglio 2023