di Giulio Andreani
Il principio della indisponibilità del credito tributario è derogabile solo in presenza di specifiche disposizioni aventi a oggetto il trattamento dei debiti tributari, quali sono quelle, previste dagli articoli 63 e 88 del Codice della crisi, che disciplinano la transazione fiscale, ovvero in disposizioni generali, cioè relative a tutti i crediti e inerenti quindi anche quelli tributari, che nell’ambito della crisi d’impresa ammettano la soddisfazione parziale dei crediti, quali erano, ad esempio, quelle recate, relativamente al concordato preventivo, dall’art. 184 della legge fallimentare e ora dall’art. 117 del Codice della crisi. L’art. 25 bis del Codice della crisi, che disciplina le misure premiali fiscali nella composizione negoziata, nulla dispone in merito alla riduzione dei debiti relativi ai tributi e nessuna delle norme che disciplinano tale istituto prevede disposizioni analoghe a quelle recate dai citati articoli 63 e 88 né richiama tali articoli; questi ultimi, dal loro canto, consentono l’utilizzo della transazione fiscale solo nel contesto dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo. Ne discende che, fino a quando non interverranno le (peraltro già) previste modifiche legislative, attraverso la composizione negoziata non sarà possibile ottenere una falcidia dei debiti fiscali o una dilazione di pagamento diversi da quelli previsti dalle suddette misure premiali.
Sommario:
1 . Il principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, la transazione fiscale e le altre norme che consentono la riduzione dei debiti tributari
2 . La transazione dei ruoli
3 . Dalla transazione dei ruoli alla transazione fiscale
4 . Il trattamento dei crediti tributari nella composizione negoziata della crisi
5 . L’estensione della transazione fiscale alla composizione negoziata della crisi prevista dalla Legge Delega 9 agosto 2023, n. 111
15 gennaio 2024