di Giulio Andreani
A meno che il debitore non abbia avviato l’iter di regolazione della crisi
Gli inconvenienti sui tempi vengono amplificati se l’articolo 44, comma 1, lettera a), del Codice della crisi
viene interpretato nel senso che una proroga del termine è esclusa, non solo nel caso in cui l’istanza di
liquidazione giudiziale sia intervenuta anteriormente al deposito della domanda, ma anche se tale istanza
viene presentata successivamente. Questa norma prevede che il termine compreso tra i 30 e 60 giorni,
concesso dal tribunale dopo la presentazione di una domanda di concordato con riserva, è «prorogabile su
istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di istanze per l’apertura della liquidazione
giudiziale, fino a ulteriori sessanta giorni».
Sulla base di questa interpretazione gli effetti discendenti dal difetto di coordinamento fra l’articolo 44 e il
comma 2 dell’articolo 63 sarebbero ancor più ingiustificati.
Tale lettura dell’articolo 44 tradirebbe, però, la ratio della disposizione, la quale, come si legge nella
relazione illustrativa del Codice, risiede «nell’evidente intento di scoraggiare un utilizzo abusivo del
concordato come strumento di difesa (e di differimento) dalla trattazione della richiesta di liquidazione
giudiziale». Ciò posto, è evidente che, se è questo lo scopo dell’esclusione della proroga del termine
previsto dall’articolo 44, un’analoga esigenza non sussiste se, prima di presentare l’istanza di liquidazione
giudiziale, il debitore ha già autonomamente avviato il percorso di regolazione della crisi, depositando la
domanda di concordato con riserva: l’esclusione della proroga non avrebbe quindi alcuna giustificazione.
Inoltre, se così non fosse, ogni creditore, informato della presentazione, da parte del suo debitore, della
domanda di concordato con riserva avrebbe modo di ostacolare il risanamento dell’impresa, mediante il
semplice deposito di una richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, in contrasto con alcuni dei
principi fondamentali della riforma introdotta con il Codice della crisi.