di Giulio Andreani e Maria Carla De Cesari

Estensione e nuove regole per la transazione fiscale e contributiva nell’ambito della crisi d’impresa costituiscono uno dei capitoli di maggior impatto del correttivo del Dlgs 14/19, che non figura però nell’odg del Consiglio dei ministri di oggi.
Sul capitolo della transazione i ministeri dell’Economia e della Giustizia, in dialogo con l’amministrazione finanziaria e con l’Inps, stanno continuando, in queste ore, a limare e a coordinare.
Il cardine della riforma sta nella possibilità per l’impresa debitrice di concludere un accordo con le agenzie fiscali e gli enti previdenziali e assicurativi anche in istituti in cui attualmente è esclusa, come la composizione negoziata e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (Pro). Inoltre viene introdotta la transazione fiscale di gruppo.
D’altro lato, però, nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione (articolo 57 del Codice) viene ulteriormente limitatala possibilità di omologazione forzosa della transazione, cioè l’omologazione disposta dal tribunale nonostante la mancata adesione del Fisco e degli enti previdenziali. Il Dl 69/2023 ha stabilito che l’omologazione forzosa è condizionata a un soddisfacimento minimo del debito tributario e contributivo, variabile dal 30 al 40% dei relativi importi, a seconda dell’ampiezza dell’adesione alla ristrutturazione da parte dei creditori diversi da quelli pubblici.
Ora si aggiungono altre restrizioni. Dovrebbero essere escluse dalla omologazione forzosa quelle imprese che almeno per cinque anni hanno omesso sistematicamente di versare imposte e contributi, magari reperendo in tal modo le risorse finanziarie necessarie per pagare altri creditori come banche e fornitori, confidando poi di ottenere una falcidia dei debiti tributari e contributivi semplicemente presentando una proposta di transazione che, alla luce della situazione patrimoniale ormai deteriorata, risulti conveniente per i tali creditori rispetto alla liquidazione giudiziale.
Al tempo stesso si intende limitare il cram down nel caso in cui il debito tributario o previdenziale derivi, per almeno un terzo del complessivo debito oggetto di transazione, dall’accertamento di violazioni realizzate mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
È inoltre prevista l’esclusione della omologazione forzosa se nei cinque anni anteriori al deposito della proposta di transazione il debitore ha concluso una precedente transazione su debiti della stessa natura, risolta di diritto per inadempimento. Per evitare aggiramenti di tale regola, l’esclusione dovrebbe trovare applicazione anche quando il proponente ha proseguito, a seguito di fusione o scissione ovvero di cessione, conferimento o affitto di azienda, l’attività precedentemente esercitata da un soggetto che, nel corso dei cinque anni precedenti, ha concluso una transazione risolta di diritto.
Dovrebbero rimanere per il momento esclusi dal campo di applicazione della transazione fiscale i tributi di cui sono titolari i Comuni, le province e le regioni, che attualmente possono essere, sì, oggetto di falcidia mediante un
accordo di ristrutturazione ex articolo 57, ma non in virtù della transazione fiscale. Non può quindi essere dispostala omologazione forzosa da parte del tribunale, anche se la proposta è conveniente per i creditori. L’inclusione nella transazione è però solo rinviata al decreto attuativo della legge delega di riforma fiscale.

4 giugno 2024