di Giulio Andreani e Angelo Tubelli

La norma che consente di omologare forzosamente la transazione fiscale e contributiva, introdotta dal Codice della crisi d’impresa, è stata trasfusa negli artt. 180 e 182-bis della Legge fallimentare con qualche imprecisione, ingenerando dubbi interpretativi, ora risolti in via legislativa dall’art. 20 del D.L. n. 118/2021, con cui viene chiarito che: (i) l’omologazione forzosa della transazione è possibile anche in presenza di un rigetto della proposta transattiva da parte del Fisco e degli enti previdenziali; (ii) in assenza di pronuncia dei creditori pubblici entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di transazione depositata nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, tale inerzia si configura quale mancata adesione. Il legislatore avalla così, come intanto avevano fatto i principali tribunali, la c.d. interpretazione “estensiva” delle suddette norme. Restano tuttavia ancora alcune incertezze in merito all’ampiezza del controllo giudiziale che il Tribunale deve eseguire ai fini della omologazione forzosa.

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