di Giulio Andreani

Una della criticità applicative della transazione fiscale è costituita dalla regola adottata ai fini della distribuzione dell’attivo ai creditori dell’impresa debitrice, tra i quali rientra anche l’erario. Sulla base della regola della priorità assoluta (affermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza 8 giugno 2020, n. 10884) è necessario pagare integralmente ogni credito di rango superiore prima di poter soddisfare quelli di rango inferiore, perché, giusta l’art. 160, comma 2, l.f., nel concordato preventivo il soddisfacimento parziale dei crediti muniti di privilegio generale può trovare un fondamento giustificativo solo nell’incapienza del patrimonio mobiliare del debitore. Secondo la tesi della priorità relativa, invece, tale norma non osterebbe alla possibilità di prevedere la falcidia del credito di rango poziore e il pagamento del credito di rango minore, essendo sufficiente al riguardo assicurare al primo un trattamento più favorevole rispetto a quello riservato al secondo.

Tuttavia, pur avendo la regola della priorità assoluta di per sé valenza generale e riguardando tutti i crediti, sussistono buone ragioni per escludere che essa debba essere applicata anche ai crediti tributari. Infatti, l’art. 182-ter l. f. individua nella convenienza il criterio che il Fisco deve adottare per valutare la proposta di trattamento dei crediti tributari che gli viene formulata. Ciò posto, la proposta di trattamento dei debiti tributari può essere conveniente per il Fisco anche se ne prevede un soddisfacimento inferiore a quello che ipoteticamente, qualora il debitore potesse proseguire l’attività, all’Erario spetterebbe in base all’applicazione della regola della priorità assoluta. Infatti, se, a causa dell’adozione di tale regola, le risorse disponibili fossero impiegate per pagare l’Erario e non ne residuassero per soddisfare i creditori di rango inferiore, il concordato non sarebbe attuabile: conseguentemente il debitore verrebbe dichiarato fallito, l’attività non continuerebbe, i flussi non verrebbero pertanto prodotti e l’Erario riceverebbe un soddisfacimento peggiore di quello che potrebbe essergli alternativamente destinato mediante una proposta di trattamento dei crediti tributari che, derogando alla regola della priorità assoluta, escludesse il pagamento integrale dei crediti tributari e destinasse parte delle risorse al soddisfacimento dei crediti di rango inferiore.

Inoltre, la prima parte del secondo periodo dell’art. 182-ter l.f. stabilisce il cosiddetto “divieto di trattamento deteriore” dei crediti tributari e tale disposizione risulterebbe priva di un senso logico nel caso in cui la regola della priorità assoluta dovesse considerarsi applicabile anche ai crediti tributari privilegiati, atteso che essa è di per sé già più che sufficiente a garantire a tali crediti un trattamento non deteriore rispetto a quelli di rango successivo, discendendo dalla sua piana applicazione che questi non possono essere pagati senza che quelli precedenti (cioè quelli tributari) siano stati integralmente soddisfatti.

Questi motivi inducono a ritenere che, anche applicando la regola della priorità assoluta, ai crediti tributari può essere applicata la regola della priorità relativa, in deroga a quanto previsto per la generalità dei crediti privilegiati e comunque indipendentemente da quanto stabilito per gli altri crediti.
Questa conclusione pare confermata dall’Agenzia delle Entrate (circolare n. 34 del 29 dicembre 2020, par. 3.5), ma, allo scopo di evitare che risulti di incerta (e persino impossibile) applicazione a seconda dell’indirizzo adottato da ciascun tribunale, una norma di interpretazione autentica sarebbe assai utile.