di Giulio Andreani
È illegittimo il rigetto della proposta di transazione fiscale espresso dall’agenzia delle Entrate senza motivazione; in ogni caso la transazione può essere omologata dal tribunale nonostante il rigetto del fisco, anche quando sia efficacemente espresso, se la proposta è conveniente per l’Erario e l’adesione dello stesso è decisiva. Sono questi i principi stabiliti dal Tribunale di Pisa con il decreto del 18 giugno 2021 mediante il quale ha disposto l’archiviazione dell’istanza di fallimento presentata dall’agenzia delle Entrate-Riscossione nei confronti di una società che aveva significativi debiti tributari e ha omologato il concordato preventivo che ne prevedeva il soddisfacimento nella misura del 3,5 per cento.
Con la circolare n. 24/2020, la Divisione Contribuenti dell’agenzia delle Entrate ha dato disposizione alle direzioni provinciali e regionali di motivare adeguatamente i provvedimenti di rigetto delle proposte di transazione fiscale. In particolare, con riguardo al concordato preventivo ha stabilito che, laddove il commissario giudiziale, come nel caso affrontato dal Tribunale di Pisa, renda un parere favorevole alla proposta di concordato e, conseguentemente, alla connessa proposta di trattamento dei crediti tributari, l’eventuale diniego da parte dell’Ufficio deve necessariamente essere corredato da una puntuale motivazione, capace di confutare analiticamente le argomentazioni e le conclusioni del commissario medesimo. Inoltre, gli Uffici, tanto nel concordato quanto nell’accordo di ristrutturazione, se intendono disattendere le risultanze dell’attestazione avente a oggetto il piano di risanamento e la convenienza della proposta di transazione fiscale, devono corredare il loro giudizio con una puntuale motivazione, idonea a individuare in maniera analitica le ipotesi, le valutazioni e i dati ritenuti non attendibili.
Il rigetto della proposta di transazione fiscale privo di motivazione è dunque illegittimo e deve essere considerato tamquam non esset, per il che equivale a una mancata pronuncia. Ne discende che in presenza di un diniego non motivato, se la proposta è conveniente, il tribunale può omologare la transazione fiscale, non solo se aderisce alla cosiddetta “tesi estensiva”, in base alla quale il tribunale omologa l’accordo a seguito sia del silenzio sia del diniego dell’agenzia, ma anche se adotta quella “restrittiva”, secondo cui la omologazione è consentita solo se il fisco non si pronuncia sulla proposta e non anche se la respinge; ciò in quanto il rigetto non motivato equivale, appunto, a una mancata espressione di voto o di adesione.