di Giulio Andreani e Carlo Ravazzin
Il Tribunale di Roma, con un decreto del 31 maggio 2021 e uno del 30 giugno 2021, ha preso posizione sulla interpretazione dei novellati commi 4 degli articoli 180 e 182-bis della legge fallimentare, che attribuiscono al tribunale il potere/dovere di omologare le proposte di transazione fiscale e transazione contributiva anche in “mancanza di voto” (nel concordato preventivo) e “in mancanza di adesione” (nell’accordo di ristrutturazione dei debiti) da parte del fisco e degli enti previdenziali, se tali proposte sono decisive ai fini della procedura e convenienti per i rispettivi creditori.
Con tali provvedimenti, pronunciati, il primo (Presidente Cardinali, Giudice relatore Genna e Giudice De Palo), nell’ambito di un concordato preventivo e, il secondo (Presidente Coluccio, Giudice relatore De Rosa e Giudice Cavaliere), nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, il Tribunale di Roma sposa l’interpretazione “estensiva”, che dichiara preferibile a quella “restrittiva”.
In merito alle suddette norme sono stati infatti prospettati tre indirizzi: il primo (restrittivo) attribuisce al giudice il potere-dovere di omologare “forzosamente” l’accordo solo quando non vi sia alcuna espressione di voto o di adesione da parte del fisco e degli enti; in base al secondo (estensivo) invece tale potere/dovere ricorre anche a seguito del voto negativo o del rigetto dell’adesione da parte dell’amministrazione finanziaria e degli enti; il terzo (intermedio) attribuisce al tribunale il potere di omologa in caso sia di mancata pronuncia sia di rigetto nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, ma non anche nel concordato, nel cui contesto tale potere sussisterebbe solo in caso di mancata espressione del voto.
Il Tribunale di Roma ha individuato con efficace sintesi i motivi che militano a favore della tesi estensiva, che sono i seguenti: (i) la ratio delle nuove norme, cui è stato affidato il compito di “superare ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate della crisi registrate nella prassi”; (ii) il coordinamento sistematico con la disciplina della crisi da sovraindebitamento; (iii) l’identità degli effetti ai fini del calcolo delle maggioranze che nel concordato preventivo hanno il voto contrario e la mancata espressione di voto; (iv) la necessità di consentire, anche sulla scorta della pronuncia delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 8504/2021, un sindacato dell’eventuale diniego del fisco sulla proposta di transazione, sindacato che non potrebbe, in concreto, essere esercitato laddove si negasse al tribunale la possibilità di intervenire sul rigetto della proposta da parte dell’agenzia delle Entrate e degli enti; e, quanto meno con riferimento all’accordo di ristrutturazione, (v) l’argomento letterale, poiché l’espressione “mancanza di adesione” può essere intesa non solo come assenza di risposta dell’Erario, ma anche come risposta negativa.
Con i due decreti del Tribunale di Roma la tesi estensiva risulta sempre più prevalente su quella restrittiva.