Le soglie saranno stabilite con provvedimento del direttore delle Entrate
di Giulio Andreani
La transazione fiscale che preveda una falcidia del debito originario, comprensivo di sanzioni e interessi, in misura superiore alla percentuale e all’importo che verranno stabiliti con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate potrà essere approvata, dalla competente direzione provinciale o regionale dell’Agenzia stessa, solo previo parere conforme espresso dalla struttura centrale che verrà individuata con il medesimo provvedimento direttoriale.
Lo prevede un emendamento presentato dal governo nell’ambito della legge di conversione del Dl 145/2023 integrando il comma 2 dell’articolo 63 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che disciplina la transazione fiscale nel contesto dell’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 57 del medesimo codice. Attualmente il citato comma 2 stabilisce che l’adesione alla proposta di transazione è espressa dalla direzione provinciale competente sulla base dell’ultimo domicilio del debitore, su parere conforme della direzione regionale. Ne discende che, salvo il caso dei grandi contribuenti, la valutazione delle proposte di transazione è eseguita dalle direzioni provinciali territorialmente competenti, le quali, prima di formalizzare l’approvazione o il rigetto della proposta, devono chiedere sulla stessa un parere alla competente direzione regionale, che ne condiziona necessariamente la decisione; tant’è che, in presenza di un parere positivo della direzione provinciale, a cui non consegua un conforme parere della direzione regionale, la transazione non può essere approvata.
A seguito dell’emendamento tale assetto procedimentale subirebbe una divaricazione, poiché, relativamente alle transazioni che prevedono falcidie che, sia in percentuale sia in valore assoluto, eccedono determinate soglie, il parere conforme di cui la direzione provinciale necessita dovrà essere rilasciato da un’apposita struttura della direzione centrale dell’agenzia, anziché dalla direzione regionale come è attualmente previsto.
Le soglie saranno stabilite – prevede l’emendamento – con un provvedimento del direttore dell’Agenzia e non è, quindi, al momento dato conoscerle. La ratio della modifica legislativa è, tuttavia, quella di consentire un’attuazione più omogenea, rispetto a quanto sinora accaduto, delle transazioni fiscali, evitando, da un lato, trattamenti differenziati a seconda dell’ufficio competente e, dall’altro lato, sottoponendo a un vaglio centralizzato più strutturato le transazioni che prevedano riduzioni particolarmente significative dei debiti tributari.
In considerazione di tale ratio la soglia rilevante ai fini di cui trattasi potrebbe essere ragionevolmente individuata al di sopra di quella del 70% o del 60% di falcidia, corrispondente al soddisfacimento minimo previsto ai fini della omologazione forzosa nell’accordo di ristrutturazione. La decorrenza delle disposizioni in commento, che non riguardano la transazione attuata nel concordato preventivo, sarà individuata con provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate e riguarderà, in ogni caso, le adesioni alle proposte di transazione espresse dal 1° febbraio 2024.
29 novembre 2023