di Giulio Andreani e Angelo Tubelli
Premessa
Con l’art. 18 D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni bis) è stato stabilito che il diritto di recuperare l’IVA applicata nei confronti di imprese in crisi che hanno fatto ricorso a uno degli istituti regolamentati dalla legge fallimentare, ove non percepita, può essere esercitato senza attendere la conclusione della procedura concorsuale (se aperta successivamente al 25 maggio 2021) mediante l’emissione della nota di variazione in diminuzione prevista dall’art. 26, commi 2 ss., D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Il medesimo articolo ha inoltre sancito in via normativa l’esonero per il debitore dalla registrazione “a debito” della nota di variazione in diminuzione emessa dal creditore.