Non riguarda però l’accordo di ristrutturazione dei debiti
di Giulio Andreani
A seguito delle modifiche apportate dall’art. 18 del D.L. n. 73/2021 all’art. 26 della legge IVA, il creditore di un’impresa assoggettata a una procedura concorsuale ha diritto di emettere la nota di variazione in diminuzione già dall’avvio della stessa e l’impresa debitrice è esonerata dall’obbligo di registrare “a debito” tale documento, con il conseguente venir meno anche del correlato obbligo di computare, in sede di liquidazione del tributo, la relativa rettifica ad incremento dell’imposta dovuta o a decremento del credito spettante.
Tale esonero è testualmente riferito alle “procedure concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a)”, ma il fatto è che la citata lett. a) fa riferimento anche all’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f. nonché al piano attestato ex art. 67, comma 3, lett. d), l.f., e ciò crea qualche criticità interpretativa circa l’individuazione dei soggetti ai quali tale disposizione è applicabile.
Infatti, mentre la possibilità di estendere detto esonero ai soggetti che hanno fatto ricorso all’istituto del piano attestato può essere esclusa agevolmente, perché esso non assume la forma né la natura di una procedura, lo stesso non può dirsi in ordine agli accordi di ristrutturazione dei debiti alla luce dell’ormai consolidato orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, che li ha ricondotti nell’alveo delle procedure concorsuali, poiché la relativa disciplina contempla forme di controllo e pubblicità nonché effetti protettivi coerenti con le caratteristiche dei procedimenti concorsuali. Per questo motivo l’esonero parrebbe da estendere anche alle imprese che hanno stipulato con i creditori an accordo di ristrutturazione omologato dal competente tribunale.
Vi è tuttavia da considerare che la nuova norma riproduce esattamente il contenuto dell’omologo periodo aggiunto dall’art. 1, comma 126, della L. n. 208/2015, formulato in un momento in cui la natura di procedura concorsuale degli accordi di ristrutturazione non era ancora stata affermata dai giudici di legittimità; inoltre, da altre disposizioni contenute nel “nuovo” art. 26 del decreto IVA traspare più volte la distinzione tra le “procedure concorsuali” e gli altri due istituti sopra menzionati, per i quali sono previste regole specifiche. Tutto ciò porta a ritenere che, ai fini dell’art. 26, l’esonero previsto nei casi di “procedura concorsuale” non risulta estendibile agli accordi di ristrutturazione.
Un’altra criticità è originata dalla norma di diritto transitorio, secondo cui l’esonero dall’obbligo di registrazione “a debito” della nota di variazione si applica alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021: sotto il profilo letterale, infatti, da questa previsione potrebbe desumersi che esso invece non operi con riguardo alle procedure già in corso a tale data, con conseguente caducazione delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, che invece ha da sempre sostenuto in via interpretativa la sussistenza di tale esonero.
Anche questo dubbio può essere tuttavia ragionevolmente superato, in quanto la nuova norma fa da contraltare alla (anch’esssa) nuova disposizione che ammette la possibilità di rettifica in diminuzione già a partire dalla data di apertura della procedura; in mancanza di una siffatta precisazione normativa, quindi, si sarebbe potuto ritenere sussistente l’obbligo per l’impresa debitrice di registrare “a debito” le note di variazione eventualmente emesse dai fornitori nel corso della procedura.